Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 13676 del 5 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:13676PEN

Massima

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Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile esclusivamente per rimediare a errori percettivi del giudice, causati da sviste o equivoci, che abbiano influenzato il processo decisionale, conducendo a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza di tali errori. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione di tale istituto gli errori di interpretazione o di attribuzione di portata erronea alle norme giuridiche, così come gli errori di giudizio, essendo in tali ipotesi configurabile un vizio di motivazione e non un mero errore di fatto. Pertanto, il giudice di legittimità, nel valutare il ricorso straordinario, deve limitarsi a verificare la sussistenza di un errore percettivo, senza poter riesaminare nel merito le questioni oggetto del ricorso originario, la cui valutazione è riservata al giudice di merito e la cui motivazione, se congruamente e logicamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso straordinario per cassazione deve essere dichiarato inammissibile qualora il ricorrente non lamenti un errore percettivo del giudice, ma solleciti una rinnovata valutazione delle questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 53794/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 18/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte - Seconda Sezione penale -, in epigrafe indicata, deducendo omesso esame del motivo di ricorso relativo al travisamento della prova documentale inerente al "progetto di risanamento" del 25 maggio 2006 nonche' dei …

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