Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32269 del 31 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:32269PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". E poiché fra gli oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche le "mazze", ne deriva che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo.

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