Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28186 del 13 luglio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:28186PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni calcistiche può essere legittimamente adottato nei confronti di soggetti che abbiano partecipato attivamente ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di eventi sportivi, in quanto tali condotte sono ritenute dal legislatore idonee a giustificare l'applicazione di tale misura di prevenzione atipica, a prescindere dall'accertamento giudiziale della responsabilità penale. Il giudice della convalida deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge, ovvero: la pericolosità sociale del destinatario, desumibile dalla gravità dei fatti commessi e dalla reiterazione di condotte antisportive e violente; la necessità e l'urgenza della misura, deducibili dalla concreta possibilità di reiterazione della condotta; la congruità della durata del provvedimento in relazione alla gravità del comportamento; la ragionevolezza dell'obbligo di duplice presentazione alla polizia giudiziaria, anche in occasione di partite in trasferta, al fine di assicurare il rispetto del divieto di accesso. Il giudice può motivare per relationem, richiamando il contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria, senza necessità di una specifica e analitica confutazione delle deduzioni difensive, purché la motivazione complessiva risulti adeguata e immune da vizi logici.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 12.8.2011 del GIP del Tribunale di Forli';

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;

lette le conclusioni del P.G., Dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Forli'-Cesena, con provvedimento in data 27.7.2011, notificato il 9.8.2011, vietava a (OMISSIS) di accedere per …

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