Corte d'appello civile Venezia sentenza n. 2183 del 7 novembre 2023

Massima

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La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: Il legittimario, anche se chiamato a una quota di eredità, assume la veste di terzo di fronte ai negozi simulati posti in essere dal de cuius, potendo provare la simulazione con ogni mezzo di prova, a condizione che deduca che la simulazione crea una situazione lesiva dei propri diritti e invochi la simulazione quale mezzo al fine di conseguire, nello stesso giudizio, la tutela delle proprie ragioni di legittimario, attraverso l'inclusione del bene nel patrimonio ereditario. In tal caso, una volta dimostrata la simulazione, il bene non risulta essere mai uscito dal patrimonio ereditario e quindi l'azione proposta è in realtà una petitio hereditatis e non vi è spazio per la riduzione. La relativa domanda, pur non essendo preordinata a consentire la riduzione, è sempre diretta a conseguire una statuizione d'appartenenza del bene donato all'asse ereditario e a fare calcolare la quota del legittimario anche in base ad esso. Diversamente opinando, si verificherebbe l'assurdo che il de cuius potrebbe vanificare il diritto del legittimario alla quota di riserva dissimulando sotto atti di trasferimento a titolo oneroso delle donazioni nulle. Inoltre, la rinuncia all'eredità da parte di un legittimario non comporta l'accrescimento della quota di riserva degli altri legittimari, ma la devoluzione della quota disponibile, in quanto la tutela dei legittimari mira a garantire loro una porzione del patrimonio del de cuius, entro limiti predeterminati, senza alterare i margini di autonomia del disponente. Infine, il comproprietario che abbia goduto in via esclusiva di un bene comune, senza un titolo giustificativo, è tenuto a corrispondere agli altri comproprietari i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Lisa Micochero Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore
dott. Innocenza Vono Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
da
Gi.Gi. (C.F. (...))
appellante
rappresentato e difeso dall'avv. Fe.Bo.
contro
Gi.Ca. (C.F. (...))
appellata
rappresentata e difesa dall'avv. Pa.Co.
e contro
Gi.Ma. (C.F. (...))
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 322/2022 del Tribunale di Treviso emessa in data 25.02.2022 e depositata in data 01.03.2022.
Conclusioni di Gi.Gi.:
Previa parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Treviso n. 322/2022 emessa nella causa R.G. n. 6518/2019, in data 25.02.2022 - Collegio - Presiden…

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