Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26639 del 12 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:26639PEN

Massima

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Il falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale in atto pubblico e l'abuso di ufficio sono reati che offendono beni giuridici distinti: il primo mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, pur potendo sussistere un nesso teleologico tra i due reati, in quanto il falso può essere strumentale alla commissione dell'abuso, la condotta dell'abuso di ufficio non si esaurisce in quella del falso in atto pubblico né coincide con essa, consistendo nella preparazione e realizzazione dell'intero procedimento amministrativo, di cui l'atto falso è solo un elemento. Soltanto nell'ipotesi in cui il falso esaurisca l'intero procedimento amministrativo e, quindi, ogni abuso, può trovare applicazione il principio dell'assorbimento. Il danno, anche per eventuali profili non patrimoniali, può conseguire al mero tentativo di reato e, qualora il giudice non possa determinarlo direttamente, è corretto devolverlo all'accertamento in sede civile. Tuttavia, la qualificazione del reato come mero tentativo può integrare un giusto motivo per la compensazione integrale delle spese processuali di primo grado in favore della parte civile.

Sentenza completa

C. L., dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di San Ginesio, è imputato di falso ed abuso di ufficio per aver, in relazione tecnica e in computo metrico, ricondotto alle piogge verificatesi il 24.11.1991 danni causati da un nubifragio in data 11.6.1991, per la riparazione dei quali non era previsto alcun finanziamento regionale (capo b) (infatti, richiesto e non ottenuto: tentativo di truffa, di cui al capo d), nonché per aver, in uno stato di avanzamento dei lavori con computo metrico e primo certificato per il pagamento, attestato che un'impresa aveva realizzato lavori per L. 213.000.000, quando in realtà essi non superavano le L. 40.000.000 (capo e).
La sua responsabilità veniva confermata con la sentenza sopra menzionata, che dichiarava, peraltro, il non luogo a procedere per prescrizione in ordine all'abuso di ufficio, di cui al capo b), e al tentativo di truffa in danno della Regione per ottenere i finanziamenti ex d.l. 12.4.1948, n. 1010, come detto non…

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