Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9093 del 22 giugno 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9093PEN

Massima

Massima ufficiale
Al fine dell'applicabilità della legge penale italiana nel caso di delitto comune del cittadino italiano all'estero è necessaria la condizione della presenza del colpevole nel territorio dello Stato italiano sia nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 9 c.p., sia, pur se non espressamente enunciata, in quelle configurate nel secondo comma dello stesso articolo. Il termine di tre mesi «dalla notizia del fatto», previsto dall'art. 128, primo comma, c.p., per la richiesta di procedimento, non è riferibile ai casi in cui trattandosi di reati commessi all'estero, sia necessaria anche la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. In tale ipotesi il termine per proporre la richiesta è di tre anni dal giorno della presenza del reo nel territorio italiano, pure quando la notizia del reato sia pervenuta all'autorità da oltre tre mesi.

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