Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19951 del 13 luglio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:19951CIV

Massima

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La sospensione dei lavori in un contratto di appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante, può giustificare l'applicazione della disciplina sull'inadempimento contrattuale e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla committenza, mentre quando la sospensione sia originariamente legittima e si protragga oltre i termini di legge per ragioni non imputabili all'appaltatore, trova applicazione la specifica normativa di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, che attribuisce all'appaltatore la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto con diritto al rimborso delle sole maggiori spese sostenute, senza possibilità di risarcimento del danno. Pertanto, ai fini della valutazione della legittimità della sospensione e della conseguente disciplina applicabile, occorre distinguere tra il carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e il momento in cui l'appaltatore ne ha avuto consapevolezza, al fine di verificare la gravità dell'inadempimento della stazione appaltante tale da giustificare la risoluzione del contratto. Inoltre, l'obbligo dell'appaltatore di predisporre i calcoli di stabilità ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto riguarda solo l'opera oggetto del progetto originario, e non anche l'eventuale opera in variante, qualora questa risulti "del tutto diversa dal progetto originario". Infine, l'onere di provare il danno emergente e il lucro cessante grava sull'appaltatore, il quale deve fornire adeguata documentazione a sostegno delle voci di danno richieste.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - Consigliere

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18679/2016 proposto da:
COMUNE DI TERMOLI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
contro
(OMISSIS), in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), e rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avv…

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