Cassazione penale Sez. III sentenza n. 88 del 7 marzo 1981
ECLI:IT:CASS:1981:88PEN
Massima
Massima ufficiale
Ove con ordinanze successive il giudice a quo abbia dichiarato l'inammissibilità originaria di entrambe le impugnazioni proposte da due imputati perché intempestive, e solo per una delle due ordinanze sia stato proposto ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per essersi verificato il giudicato, non potendo l'ordinanza rimasta non impugnata, che lo ha determinato, essere revocata ex officio dal giudice ad quem. vedi:rifmp.
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