Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16571 del 2 luglio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:16571CIV

Massima

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La mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., determina la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, equiparabile all'inesistenza del provvedimento. Tale vizio è rilevabile d'ufficio, anche in sede di giudizio di cassazione, e comporta la rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, il quale risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronuncia. La nullità in questione, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza, ovvero in via di eccezione, ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione. Ad essa non può ovviarsi, dopo il deposito in cancelleria, attraverso l'integrazione dell'originale mediante le sottoscrizioni dei giudicanti, né attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, il quale postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel procedimento di formazione. Tuttavia, l'incompletezza della sentenza, impedendo di ricollegare alla pubblicazione della stessa l'effetto di concludere la fase decisoria del processo, non esclude l'integrale rinnovazione del provvedimento da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, il quale, rilevata l'inesistenza dell'atto, può ben addivenire ad una nuova deliberazione e redazione della sentenza stessa, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuta proposizione, "medio tempore", dell'azione di nullità, in quanto la rinnovazione non fa altro che anticipare, nell'ambito del principio di economia processuale, l'accertamento dell'invalidità della pregressa decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25447/06) proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentate e difese, in virtu' di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Prof. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domicil…

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