Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza breve n. 850 del 2014

ECLI:IT:TARBS:2014:850SENB

Massima

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Il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, con la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 effettuata il medesimo giorno dell'adozione del provvedimento impugnato, preclude l'effettiva partecipazione degli interessati al procedimento e determina la cessazione della materia del contendere, comportando la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della particolare materia trattata e del fatto che il contenzioso sia stato originato dalla tardiva corresponsione dei contributi dovuti dal datore di lavoro. Il principio di partecipazione procedimentale, quale espressione del più ampio principio del contraddittorio, riveste carattere fondamentale nell'ordinamento giuridico, essendo preordinato a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa degli interessati e la correttezza dell'azione amministrativa. Il mancato rispetto di tale principio, con la comunicazione ex art. 10-bis effettuata contestualmente all'adozione del provvedimento, determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della particolare materia trattata e delle circostanze che hanno originato il contenzioso. La tutela del contraddittorio procedimentale, quale corollario del principio di partecipazione, costituisce un presidio fondamentale a garanzia dei diritti e degli interessi degli amministrati, la cui violazione comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della fattispecie e delle modalità di insorgenza del contenzioso.

Sentenza completa

N. 00696/2014
REG.RIC.

N. 00850/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00696/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2014, proposto da:
Savi Intonaci S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Solferino, 20/C;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;

nei confronti di

((omissis)), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 2012/103707 del 24 mar…

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