Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7116 del 15 giugno 1998

ECLI:IT:CASS:1998:7116PEN

Massima

Massima ufficiale
Chiunque omette del tutto la istituzione e la tenuta delle scritture contabili, ovvero chi tiene le scritture in modo gravemente e ripetutamente irregolare così da pregiudicarne la attendibilità, si rende colpevole del reato di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 7 agosto 1982 n. 516, anche se venga in seguito appurato che l'imponibile sottratto all'accertamento tributario era inferiore alla soglia di punibilità di cui al secondo comma dello stesso articolo. (Cfr. Corte Cost. 18 luglio 1989 n. 437).

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