Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1898 del 6 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1898PEN

Massima

Massima ufficiale
Il rinvio operato dall'art. 173 cod. proc. pen. all'art. 170 cod. proc. pen. è limitato alla disposizione contenuta nel primo capoverso e si riferisce esclusivamente alle modalità del deposito in cancelleria o segreteria degli atti da notificare, con cui si eseguono le notificazioni all'imputato latitante o evaso. Infatti, il titolo della legittimazione della forma speciale di notificazione in parola non è costituito da un fatto involontario, contingente, provvisorio e mutevole, quale è la mera irreperibilità, ma da un fatto volontario, ufficiale, permanente (latitanza o evasione). Per cui, mentre nella prima situazione occorre una verifica periodica della persistenza del titolo di legittimazione durante le varie fasi di svolgimento del rapporto processuale, nella seconda, invece, ciò non è necessario, trattandosi di una situazione duratura e direttamente rilevabile dal giudice procedente.

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