Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1791 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:1791SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza della concessione cimiteriale al titolare della concessione, al fine di consentirgli di partecipare al procedimento e presentare le proprie osservazioni, salvo che non sussistano comprovate esigenze di celerità da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento finale. L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, in assenza di tali esigenze di urgenza, determina l'illegittimità dell'atto di decadenza e degli atti consequenziali, in quanto viola il principio del giusto procedimento e il diritto di partecipazione dell'interessato, sanciti dalla legge n. 241 del 1990. Anche l'atto di diffida generalizzata agli assegnatari di lotti cimiteriali, finalizzato alla dimostrazione del pagamento degli oneri concessori a pena di decadenza, deve essere notificato o comunicato individualmente ai destinatari, al fine di garantire la piena conoscenza e la possibilità di contraddittorio, non essendo sufficiente la mera pubblicazione all'albo pretorio e presso il cimitero. L'inosservanza di tali regole procedimentali determina l'illegittimità derivata di tutti gli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione edilizia per la realizzazione del monumento funerario, in quanto adottato sulla base di un presupposto provvedimento di decadenza viziato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
NAPOLI - Sezione VII -
composto dai ((omissis)) GUERRIERO - ((omissis)) CAMINITI - 1^Referendario-relatore
Carlo POLIDORI - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2719/2005 Reg. gen., proposto dal sig. ((omissis)), rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, n.82,
contro
il COMUNE di AFRAGOLA, in persona della Commissione Straordinaria pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)) dell'Avvocatura Municipale, con le quali è elettivamente domiciliato in Napoli presso la Segreteria del Tar,
per l'annullamento, previa sospensione,
a) - del provvedimento prot. n.2567 dell'8.2.2005, pervenuto in data 14.2.2005, a firma del Dirigente del…

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