Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 157 del 2021

ECLI:IT:TARPA:2021:157SENB

Massima

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L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione, riconoscendone l'illegittimità, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'impugnazione di tale atto, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente. Tale principio trova applicazione anche quando l'annullamento in autotutela intervenga successivamente alla notifica e al deposito del ricorso giurisdizionale, in quanto l'Amministrazione, con tale comportamento, ha comunque riconosciuto l'illegittimità del provvedimento impugnato, venendo meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. L'Amministrazione, nel momento in cui annulla in autotutela un proprio provvedimento riconoscendone l'illegittimità, manifesta implicitamente la consapevolezza dell'infondatezza della propria originaria posizione, determinando così la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'impugnazione di tale atto. Tale cessazione comporta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, anche quando l'annullamento in autotutela intervenga successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, in quanto l'Amministrazione, con tale comportamento, ha comunque riconosciuto l'illegittimità del provvedimento impugnato, venendo meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. Il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza amministrativa è che l'annullamento in autotutela di un provvedimento da parte dell'Amministrazione, riconoscendone l'illegittimità, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'impugnazione di tale atto, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente. Tale principio trova applicazione anche quando l'annullamento in autotutela intervenga successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, in quanto l'Amministrazione, con tale comportamento, ha comunque riconosciuto l'illegittimità del provvedimento impugnato, venendo meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione, riconoscendone l'illegittimità, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'impugnazione di tale atto, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente. Tale principio trova applicazione anche quando l'annullamento in autotutela intervenga successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, in quanto l'Amministrazione, con tale comportamento, ha comunque riconosciuto l'illegittimità del provvedimento impugnato, venendo meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. Ciò in quanto l'Amministrazione, nel momento in cui annulla in autotutela un proprio provvedimento riconoscendone l'illegittimità, manifesta implicitamente la consapevolezza dell'infondatezza della propria originaria posizione, determinando così la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'impugnazione di tale atto.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00157/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01744/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2020, proposto da ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carini, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 70 del 04 agosto …

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