Cassazione penale Sez. III sentenza n. 555 del 9 gennaio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:555PEN

Massima

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Il delitto di violazione di sigilli di cui all'art. 349 c.p. si configura non solo con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso alla loro apposizione, in quanto la norma tutela non solo l'integrità materiale, ma anche quella funzionale dei sigilli. Pertanto, l'utilizzazione della cosa sottoposta a sequestro, in assenza di autorizzazione, integra la fattispecie criminosa, a prescindere dall'effettiva effrazione dei sigilli, essendo sufficiente la violazione del vincolo di indisponibilità imposto al bene per assicurarne l'integrità e la conservazione. La valutazione delle risultanze probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale degli imputati per il reato di violazione di sigilli in concorso, rientra nell'ambito del giudizio di merito, sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non risulti affetta da vizi logici o carenze motivazionali. Inoltre, le dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato all'organo di polizia giudiziaria, al di fuori di un contesto procedimentale di acquisizione, non rientrano nel divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, e pertanto possono essere legittimamente utilizzate ai fini della decisione. Infine, l'eventuale mancata ammissione di una prova richiesta in appello è implicitamente disattesa dalla valutazione della esaustività del materiale probatorio in atti, senza che ciò integri una violazione di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente

Dott. DE MAIO Guido - Consigliere

Dott. GRASSI Aldo - Consigliere

Dott. LOMBARDI ((omissis)) - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fi. Pa., n. a (OMESSO), e da Fi. Na., n. a (OMESSO);

avverso la sentenza in data 5.7.2005 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di ((omissis)) in data 30.1.2003, vennero condannati Fi. Pa. alla pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa e Fi. Na. alla pena di anni uno di reclusione ed euro 250,00 di multa, quali colpevoli del reato di cui agli articolo 110 e 349 cpv. c.p..

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