Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7893 del 6 luglio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7893PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilita` della circostanza attenuante della provocazione, non e` richiesta l`immediatezza della reazione rispetto al fatto provocatorio, poiche` la legge fa riferimento allo stato d`ira, che puo` durare anche nel tempo, purche` quello stato ancora sussista ovvero subentri o si risvegli in conseguenza di un avvenimento collegabile al precedente fatto ingiusto. pero` lo stato d`ira, ossia uno stato di eccitazione emotiva, non puo` essere confuso con i differenti stati psicologici dell`odio, del risentimento, della vendetta o della ritorsione, subentrati all`originaria eccitazione emotiva.   conforme: Sen 17/04/1987 3843 sez U Civ

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