Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3558 del 12 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3558PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi del disposto di cui all'art. 151, primo comma cod. pen., l'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie, ma non fa venir meno gli altri effetti, di natura sostanziale o processuale, di una sentenza passata in giudicato e del provvedimento di esecuzione della pena inflitta. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso diniego di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, è stato ritenuto che, essendo stati i termini di carcerazione preventiva sospesi per gg.25 di arresto in forza di ordine di carcerazione, interamente eseguito, per reato successivamente amnistiato, il termine massimo di custodia cautelare non fosse decorso, poiché non è previsto da alcuna norma che gli effetti della sospensione siano posti nel nulla da una successiva applicazione di amnistia impropria).

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