Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1765 del 21 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1765PEN

Massima

Massima ufficiale
Il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degl atti posti in essere dai dipendenti di un Ente pubblico economico.  L`attestazione di un funzionario dell`Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, trasformata in Ente pubblico economico con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, relativa alla durata dell`attivita` di lavoro svolta da lui stesso o da altri dipendenti, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione (e, quindi, privatistico), ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio (e, quindi, pubblicistico).  Pertanto, la suddetta attestazione integra il delitto di falso ideologico previsto dall`art. 493 cod. pen..    conforme:Sen 28/07/1992 8423 sez 5 Pen

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