Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 192 del 2017

ECLI:IT:TARSAR:2017:192SENT

Massima

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Il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato esistente, da una categoria funzionale ad un'altra compatibile con la zona urbanistica di appartenenza, non richiede necessariamente l'approvazione preventiva di un piano attuativo, qualora tale cambio non comporti un aggravio del carico urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. L'amministrazione comunale è tenuta a valutare la compatibilità della nuova destinazione d'uso con la disciplina urbanistica vigente, nonché a quantificare gli eventuali oneri dovuti, senza poter subordinare l'assenso al previo perfezionamento di uno strumento urbanistico attuativo, ove questo non sia indispensabile per scongiurare un pregiudizio all'interesse pubblico. Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile preesistente, senza opere edilizie, non determina di per sé un incremento del carico urbanistico tale da giustificare l'imposizione di un obbligo di pianificazione attuativa, quando il contesto in cui è inserito l'edificio risulti già adeguatamente urbanizzato e dotato delle necessarie infrastrutture. In tali ipotesi, l'amministrazione comunale è tenuta a valutare la compatibilità della nuova destinazione d'uso con la disciplina urbanistica vigente, nonché a quantificare gli eventuali oneri dovuti, senza poter subordinare l'assenso al previo perfezionamento di uno strumento urbanistico attuativo, ove questo non sia indispensabile per scongiurare un pregiudizio all'interesse pubblico. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato esistente, da una categoria funzionale ad un'altra compatibile con la zona urbanistica di appartenenza, non richiede necessariamente l'approvazione preventiva di un piano attuativo, qualora tale cambio non comporti un aggravio del carico urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. L'amministrazione comunale è tenuta a valutare la compatibilità della nuova destinazione d'uso con la disciplina urbanistica vigente, nonché a quantificare gli eventuali oneri dovuti, senza poter subordinare l'assenso al previo perfezionamento di uno strumento urbanistico attuativo, ove questo non sia indispensabile per scongiurare un pregiudizio all'interesse pubblico.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/03/2017

N. 00192/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2016, proposto da:
Salvatorico Scalas, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto in Cagliari presso il suo studio legale, via Sonnino n. 37;

contro

il Comune di Riola Sardo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
l’Unione dei Comuni dei Fenici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. ((omissis)), via Goito n. 24;

per l'annullamento

- dell'atto interdittivo prot. n. 3493 del 9.11.2015, emesso dallo Spo…

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