Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12565 del 19 marzo 2018

ECLI:IT:CASS:2018:12565PEN

Massima

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Il limite edittale di 3 anni per la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. nella sua formulazione precedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2018, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'elevazione di tale limite a 4 anni, in conformità con il termine di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975. Tale pronuncia di incostituzionalità ha determinato una rivisitazione ermeneutica della giurisprudenza precedente, imponendo il principio di diritto secondo cui, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata a un'istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975, il limite edittale non è più quello di 3 anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a 4 anni. Ciò al fine di realizzare un parallelismo tra il limite edittale per la sospensione dell'ordine di esecuzione e quello per la concessione dell'affidamento in prova, evitando un ingiustificato trattamento differenziato di situazioni da reputarsi uguali quanto alla finalità intrinseca della sospensione dell'ordine di esecuzione e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet T. - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto emesso il 23/08/2017 dalla Corte di appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa ((omissis)), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione presentata da (OMISSIS), ai sensi dell'articolo 6…

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