Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2785 del 7 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2785PEN

Massima

Massima ufficiale
L'ordinanza applicativa di misura cautelare e il provvedimento con il quale la stessa, all'esito della procedura di riesame, venga confermata, si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali che si presentino in uno di detti provvedimenti possono essere sanate attraverso le argomentazioni poste a sostegno dell'altro. Ne deriva che in sede di sindacato di legittimità richiesto sulla ordinanza di conferma non può ignorarsi la motivazione dell'ordinanza confermata, concorrendo entrambe a costituire la condizione per una legittima privazione della libertà personale. Ciò deriva dalla particolare natura dell'istituto del riesame, desumibile in particolare dal fatto che l'art. 309 cod. proc. pen. prevede implicitamente, ma chiaramente, che con la "conferma" si recepisca il contenuto del provvedimento al quale si riferisce, salva evidentemente l'ipotesi nella quale si escluda la validità di taluna delle proposizioni che in detto provvedimento siano state svolte.

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