Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7822 del 16 giugno 1999

ECLI:IT:CASS:1999:7822PEN

Massima

Massima ufficiale
Conforme, Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2006, n. 29351 (ud. 3 maggio 2006), Parisi. [RV214198] L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21, primo comma, Cost., cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che — escludendo l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. — avevano pronunciato condanna degli imputati per il reato previsto dalla norma sopra indicata, per avere occupato i binari ferroviari, per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105 minuti).

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