Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 18259 del 16 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:18259CIV

Massima

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Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. comporta la dichiarazione di improcedibilità dello stesso, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente. Tale principio trova applicazione indipendentemente dalla natura della controversia sottostante, siano esse di carattere tributario o di diversa materia, in quanto il rispetto dei termini processuali costituisce un presupposto indefettibile per la validità e l'ammissibilità dell'impugnazione. Il deposito tempestivo del ricorso rappresenta, infatti, un onere a carico della parte che intende far valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte di Cassazione, la cui inosservanza determina la declaratoria di improcedibilità del gravame, con conseguente soccombenza della parte ricorrente anche sul piano delle spese di lite. Tale principio, di carattere generale e astratto, si applica in tutti i casi in cui il ricorso per cassazione non venga depositato entro il termine previsto dalla legge, a prescindere dalle specifiche circostanze del caso concreto e dalle motivazioni addotte dalla parte per giustificare il ritardo, le quali non assumono rilievo ai fini della declaratoria di improcedibilità. La ratio di tale disciplina risiede nell'esigenza di assicurare il rispetto della tempistica processuale e la celere definizione del giudizio di legittimità, principi inderogabili che trovano fondamento negli artt. 111 e 24 Cost. e che non possono essere derogati nemmeno in presenza di situazioni particolari o di presunte cause di forza maggiore che abbiano impedito il tempestivo deposito del ricorso. L'inosservanza del termine di deposito, pertanto, comporta l'improcedibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure dedotte avverso la sentenza impugnata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l.;
- ricorrente non costituito -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 129/15/38 depositata il 15/1/2015.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l. notificato il …

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