Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1394 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1394SENT

Massima

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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce uno strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale, dotato di efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, in quanto espressione dell'esercizio del potere pianificatorio provinciale in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 12 del 2005. Le previsioni del P.T.C.P. che individuano ambiti di interesse provinciale, finalizzati a mantenere spazi inedificati tra i tessuti urbanizzati limitrofi e a conservare l'identità di ogni nucleo urbano, sono legittime in quanto volte a perseguire interessi di carattere sovracomunale, ambientale e paesaggistico, la cui tutela è affidata dalla legge regionale alla Regione e alle Province, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione. Tali scelte pianificatorie, espressione dell'ampia discrezionalità di cui l'Amministrazione provinciale dispone in materia, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso di specie, in cui la decisione di contenere il consumo di suolo in una Provincia fortemente urbanizzata appare plausibile e ragionevole. Le modifiche apportate al P.T.C.P. in sede di approvazione, anche a seguito dell'accoglimento di osservazioni presentate da altri soggetti e del recepimento delle indicazioni della Regione, non richiedono necessariamente una nuova pubblicazione e la riapertura del termine per la presentazione di ulteriori osservazioni, in applicazione analogica dell'art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005, che esclude tali adempimenti per le controdeduzioni alle osservazioni e il recepimento di prescrizioni provinciali e regionali. Infine, le censure rivolte avverso la deliberazione regionale di verifica di compatibilità del P.T.C.P. non sono idonee a travolgere le disposizioni di Piano che ne hanno recepito il contenuto, trattandosi di meri pareri che non assumono efficacia lesiva in sé e per sé, ma solo nei limiti in cui il loro contenuto è stato effettivamente recepito nell'atto provinciale impugnato.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/06/2021

N. 01394/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2014, proposto da
C.E.A. Compagnie D'Exploitations Agricoles S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)) e dall'avvocato ((omissis)) (fino al 21.3.2019), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio…

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