Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6298 del 17 luglio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:6298CIV

Massima

Massima ufficiale
Nelle societa` cooperative, la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall'art. 2527 c. c. per il decorso del termine di trenta giorni al fine dell'opposizione davanti al tribunale (analogamente a quanto disposto dall'art. 2287 c. c. per le societa` di persone), non richiede l'adozione di specifiche formalita` o di particolari mezzi di trasmissione, essendo all'uopo sufficiente un qualsiasi fatto od atto (nella specie, lettera del presidente del consiglio di amministrazione), che sia idoneo a rendere edotto il socio, non presente in assemblea, del contenuto e delle ragioni del provvedimento, pur in difetto di una rigorosa enunciazione degli addebiti, si` da porre il socio medesimo in condizione di articolare le sue difese con la suddetta opposizione. da vedere:[s82\04254] [s79\06289]

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