Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1579 del 28 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1579PEN

Massima

Massima ufficiale
Il controllo giurisdizionale sul provvedimento ministeriale contenente prescrizioni limitative ex art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) comprende sia la legittimita`, sia il merito dell'operato dell'Amministrazione penitenziaria, ma non puo` consentire al Tribunale di sorveglianza investito di reclamo avverso di esso di sostituirne il contenuto, mediante un`opera di parziale dichiarazione di inefficacia, perche` di tal modo si stravolge la complessiva procedura di garanzia prevista dalla legge, cosi` come interpretata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 53, 349 e 410 del 1993. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo spirato, nelle more del giudizio di cassazione, il termine di efficacia del provvedimento ministeriale oggetto di reclamo. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ribadito il suo costante insegnamento circa l'esonero, in casi del genere, dall'onere del pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende).   conforme:

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