Cassazione penale Sez. I sentenza n. 990 del 10 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:990PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiché il giudice del dibattimento - sia di primo grado che di appello - possa rimettere gli atti al pubblico ministero ai sensi del secondo comma dell'art. 477 del codice di rito, è necessario che lo stesso abbia accertato, e non ritenuto soltanto probabile, la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato ed una diversità tale da impedire la decisione nel merito, altrimenti risulterebbe violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza.

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