Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3599 del 25 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3599CIV

Massima

Massima ufficiale
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali è destinato.

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