Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12792 del 22 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:12792PEN

Massima

Massima ufficiale
Dopo l`entrata in vigore della legge 5 marzo 1985 n. 74 e del d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350 la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio permane nei dipendenti delle casse di risparmio, e in generale degli enti di credito pubblici, solo quando svolgano attivita` riguardanti la vita dell`ente (costituzione, estinzione, funzionamento degli organi statutari) ovvero i suoi compiti tipicamente pubblicistici (in campo monetario, valutario, finanziario, etc.), mentre resta esclusa da tale qualificazione ogni attivita` di gestione economica. In quest`ultimo caso le condotte dei dipendenti, volte a mettere illecitamente a disposizione del terzo, che effettivamente lo utilizzi, denaro della impresa bancaria, potranno essere valutate non piu` come peculato, ma sotto i determinati profili dei reati contro il patrimonio.  conforme: Sen 16/07/1987 8342 sez u Pen

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