Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33461 del 3 settembre 2024

ECLI:IT:CASS:2024:33461PEN

Massima

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La recidiva può essere riconosciuta quando il fatto oggetto del giudizio sia indicativo di una perdurante inclinazione al delitto, già manifestatasi con le pregresse condanne, le quali devono essere correlate al reato in esame secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Il giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare la sussistenza di tale requisito, sulla base di una motivazione logica e non contraddittoria che evidenzi la persistente pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dai suoi precedenti penali e dalle modalità della condotta criminosa. Il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve motivare la propria decisione facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato, essendo sufficiente l'assenza di circostanze di segno contrario. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non risulti manifestamente illogica o contraddittoria. L'aggravante delle "più persone riunite" di cui all'art. 585, comma 1, ultima parte c.p. può essere ritenuta anche in assenza di una sua espressa contestazione nel capo di imputazione, purché emerga dalla descrizione fattuale della condotta che il reato sia stato commesso da più persone in concorso tra loro. In tal caso, non è necessaria una modifica formale dell'imputazione, essendo sufficiente che l'aggravante risulti contestata in fatto. Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di confermare la pena inflitta in primo grado, pur riconoscendo una minore gravità di alcuni degli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché la pena finale non superi quella precedentemente irrogata. Ciò in quanto il giudice d'appello ha il potere-dovere di rivalutare complessivamente tutti i parametri rilevanti ai fini della determinazione della pena, senza essere vincolato alla valutazione effettuata dal primo giudice su singoli aspetti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. SCARLINI ((omissis)) - Presidente

Dott. MASINI Tiziano - Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. CAVALLONE Luciano - Relatore

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Na.Ad. (CUI omissis) nato il (omissis)
Gd.At. (CUI omissis) nato il (omissis)
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto, per Na.Ad., dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per Gd.At., l'annullamento con rinvio limitatamente all'entità della pena e la declaratoria di inammissibilità ne…

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