Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7616 del 2 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:7616PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2 ter, comma terzo, della L. 31 maggio 1965 n. 575, dovendo essere osservato tale termine solo nel caso in cui trattisi di confisca disposta "successivamente", e cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.

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