Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28227 del 7 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:28227PEN

Massima

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Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, disposto ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, costituisce una misura di prevenzione atipica di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, finalizzata a prevenire episodi di violenza in occasione o a causa di tali manifestazioni. L'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, previsto dal comma 2 dello stesso articolo, ha carattere accessorio e strumentale rispetto al divieto di accesso, essendo volto ad assicurare l'effettiva osservanza di quest'ultimo. Pertanto, per l'applicazione dell'obbligo di presentazione è necessario che il provvedimento del questore ne espliciti le specifiche ragioni, dimostrando l'insufficienza del solo divieto di accesso e la concreta e attuale pericolosità sociale del soggetto. La durata della misura, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida, il quale deve valutare la gravità degli episodi accertati e la personalità del soggetto. L'obbligo di presentazione può essere esteso anche alle partite amichevoli e di Coppa Italia, purché siano conoscibili dal destinatario della prescrizione, mentre la prescrizione della "doppia firma" in corrispondenza del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio può risultare irragionevole, in considerazione delle trasferte interregionali e della possibile promozione a campionati superiori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRILLO Renato - Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 01/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS)…

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