Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 947 del 2004

ECLI:IT:TARVEN:2004:947SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità in sede di variante generale al Piano Regolatore Generale, può modificare la zonizzazione di un'area senza necessità di una specifica motivazione, salvo il caso in cui la nuova destinazione di zona confligga con posizioni consolidate dei proprietari, quali il pregresso rilascio di un titolo edilizio ovvero la presenza di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato. La motivazione della variante generale deve essere adeguatamente illustrata nella relazione illustrativa e nei criteri generali di impostazione del piano, senza che sia necessario un particolare approfondimento per ogni singola modifica apportata. Inoltre, la mancata presentazione di osservazioni da parte dei proprietari nel nuovo procedimento di adozione della variante generale, a seguito della revoca della precedente variante parziale, comporta la carenza di interesse a contestare gli atti infraprocedimentali di reiezione delle osservazioni presentate nel precedente procedimento, non essendo tali atti riferibili alla loro posizione. Infine, la generica doglianza di disparità di trattamento rispetto ad altri lotti non meglio identificati è inammissibile per genericità della censura.

Sentenza completa

FATTO I ricorrenti rappresentano di essere proprietari di un lotto di terreno nel centro della frazione di M., sottosistema 6.5 della variante al P.R.G. impugnata, acquistato nel 1993. All'epoca, l'area era classificata C, zona residenziale di tipo rada A, con sigla C.RA, classificazione che consentiva, per quanto qui rileva, la ristrutturazione con ampliamento, di un rustico preesistente. Il progetto di ristrutturazione, presentato dal precedente proprietario, era stato approvato dal Comune in data 4.9.92. Per la conclusione del relativo iter mancava solo il deposito dell'autorizzazione antisismica. I ricorrenti, peraltro, nel frattempo divenuti proprietari del lotto, non provvedevano a dimettere tale atto, cosicché il titolo edilizio non veniva mai formalmente rilasciato. Nel 1995 veniva adottata la variante qui contestata (con le conseguenti misure di salvaguardia) che riclassificava l'area come zona A con grado di protezione 3 (ove è possibile effettua…

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