Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2911 del 22 dicembre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:2911PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero non e` tenuto ad allegare i documenti di cui all`art. 89 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen. i quali, invece, devono essere depositati a norma dell`art. 268, comma quarto, dello stesso codice a pena di inutilizzabilita` delle intercettazioni telefoniche. Infatti, l`art. 271 cod. proc. pen., che detta la disciplina della utilizzabilita` delle intercettazioni, non richiama l`art. 89 citato. Ne consegue che l`organo dell`accusa, alla richiesta di misura cautelare, puo` allegare trascrizioni sommarie e semplici riferimenti riassuntivi, del resto previsti dall`art. 268, comma secondo cod. proc. pen.   da vedere:Sen 31/05/1993 936 sez 6 Pen Sen 15/02/1996 4584 sez 6 Pen

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