ECLI:IT:CASS:2004:38252PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bologna con sentenza 8.11.2002, in parziale riforma della decisione del G.U.P. dello stesso Tribunale in data 11.1.2002 -qualificato il reato di cui al capo E) della rubrica come sequestro di persona e tentativo di estorsione- rideterminava la pena nei confronti di Re. Li. in anni 4 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto. Restava così confermata l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 c.p., nonché per diverse violazioni delle disposizioni di cui all'art. 12 decr.leg.vo 286/98.
Secondo la prospettazione accusatoria l'imputata aveva fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di delitti di immigrazione clandestina di cittadini cinesi in Italia e di reati collegati, compiendo anche specifiche attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio italiano di vari cittadini cinesi, in d…
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