Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 23350 del 30 maggio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:23350PEN

Massima

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Il comandante di una caserma militare, in virtù della sua posizione di garanzia, è tenuto a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle persone che vi operano, anche se si tratta di personale dipendente da ditte appaltatrici. Qualora il comandante venga a conoscenza di una situazione di pericolo imminente, come il distacco di elementi dal controsoffitto di un locale adibito a mensa, egli deve adottare tempestivamente misure idonee ad eliminare il pericolo, anche inibendo l'uso del locale fino all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Il mancato adempimento di tale obbligo di tutela, nonostante la consapevolezza del pericolo, integra un profilo di colpa penalmente rilevante in capo al comandante, il quale è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dal verificarsi dell'evento lesivo. Analogamente, il comandante del reparto competente per la manutenzione degli immobili militari, pur non essendo direttamente responsabile della gestione della caserma, è tenuto a intervenire prontamente qualora venga a conoscenza di una situazione di pericolo, attivandosi per l'esecuzione urgente dei lavori necessari, anche in deroga alle ordinarie procedure amministrative, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi. Il mancato adempimento di tale obbligo di intervento, nonostante la consapevolezza del pericolo, integra anch'esso un profilo di colpa penalmente rilevante. La responsabilità penale di tali soggetti permane anche qualora l'evento dannoso si sia verificato in un locale di una caserma diversa da quella da essi comandata, in quanto la posizione di garanzia si estende a tutte le strutture militari rientranti nella loro sfera di competenza e controllo. La transazione giudiziale conclusa dalla persona offesa con il proprio datore di lavoro e il Ministero della Difesa, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico, non preclude l'azione civile per il risarcimento del danno morale derivante dal reato accertato, in quanto la transazione non produce effetti estintivi nei confronti di terzi non parti dell'accordo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS) n. il (OMISSIS);

2. (OMISSIS) n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 10576/2011 della Corte d'appello di Bologna del 25.03.2011.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 19 marzo 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reat…

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