Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3999 del 4 febbraio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:3999PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, quale aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, si configura come causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma è subordinato al rispetto di specifici requisiti, quali la verità obiettiva del fatto narrato, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la correttezza con cui il fatto viene riferito. Pertanto, il giornalista, nell'esercizio del diritto di cronaca, è tenuto a verificare con adeguata serietà professionale la consistenza della fonte di informazione e a riferire fedelmente i fatti, senza introdurre elementi aggiuntivi o deformanti, al fine di evitare che la notizia assuma una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale è rivolta. Inoltre, anche le notizie acquisite da altre fonti informative devono essere sottoposte a un puntuale controllo, non potendo l'attendibilità derivare da un supposto credito reciproco. Nell'ambito specifico dell'esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria, il limite costituito dalla verità del fatto narrato deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, riferendo fatti e situazioni effettivamente accaduti nell'attività giudiziaria, senza formulare ipotesi o accostamenti tra notizie vere e false, che possano produrre un ulteriore significato lesivo. Pertanto, il giornalista, nel riportare notizie di carattere giudiziario, si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, dovendo rispettare i canoni della verità e della continenza, al fine di garantire il diritto-dovere di informare e il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Infine, la responsabilità del direttore del giornale per il reato di diffamazione a mezzo stampa sussiste anche nei casi in cui egli abbia omesso di svolgere un efficace controllo sui fatti riferiti nell'articolo, a prescindere dalla sussistenza di "casi dubbi".

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
LATTANZI GIORGIO - PRESIDENTE
CALABRESE RENATO LUIGI - CONSIGLIERE
SICA GIUSEPPE - CONSIGLIERE
AMATO ALFONSO - CONSIGLIERE
ROTELLA MARIO - CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Cr. Ta. N. IL (...)
2) Pa. Gr. N. IL (...)
avverso SENTENZA del 04/12/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore Avv. Lu. Fe. del foro di Na. per entrambi i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza resa in data 4/12/2003, confermava la decisione con la quale il giudice dell…

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