Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17379 del 18 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:17379PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui limita a due volte la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena . la disparità di trattamento è giustificata, in quanto è meno meritevole di prognosi favorevole l'imputato che ha già usufruito di due sospensioni condizionali della pena rispetto a chi ne ha goduto soltanto una volta, essendo il primo venuto meno due volte alla fiducia in lui riposta dal giudice all'atto della concessione.

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