Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1100 del 6 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1100PEN

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo di soggiorno costituisce misura distinta ed autonoma rispetto alla generica misura della sorveglianza speciale, sia pure comminata con divieto di soggiorno. Tuttavia, a seguito della entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, che all'art. 10 ha modificato l'ultimo comma dell'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, demandando al giudice il potere discrezionale di imporre l'obbligo di soggiorno in un determinato comune con maggiore ampiezza, rispetto alle ipotesi precedenti, non è affetto da vizio di ultrapetizione il decreto con il quale la corte di appello, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, per il riconoscimento della grave pericolosità del proposto in quanto esponente di primo piano della camorra ed implicitamente con il riconoscimento della inidoneità delle altre misure di prevenzione, imponga a questi l'obbligo di soggiorno in un comune per un determinato periodo di tempo, in sostituzione della misura del divieto di soggiorno nei comuni di determinate regioni per un periodo inferiore, inflitta dal tribunale su conformi richieste originarie dello stesso pubblico ministero.

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