Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15201 del 13 aprile 2015

ECLI:IT:CASS:2015:15201PEN

Massima

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La misura cautelare della custodia in carcere perde efficacia e deve essere revocata quando la sentenza di condanna relativa ai fatti per cui la misura era stata disposta sia divenuta definitiva, anche in assenza dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p., in quanto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna comporta il venir meno del presupposto cautelare, essendo venuta meno l'esigenza cautelare che aveva giustificato l'adozione della misura restrittiva della libertà personale. Ciò in quanto, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, il soggetto sottoposto alla misura cautelare deve essere considerato a tutti gli effetti come persona condannata, con conseguente cessazione della misura cautelare e inizio dell'esecuzione della pena, anche in assenza dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p. La revoca della misura cautelare in tali casi è pertanto doverosa, in quanto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna fa venir meno il presupposto cautelare che aveva giustificato l'adozione della misura restrittiva della libertà personale. Inoltre, la mancata esecuzione immediata della sentenza di condanna, per effetto della mancata emissione dell'ordine di cui all'art. 656 c.p.p., non può comportare il protrarsi della misura cautelare, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di proporzionalità della cautela e con il diritto del condannato all'esecuzione della pena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI GENOVA in data 10 marzo 2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;

sentite le conclusioni del PG in persona del dott. ((omissis)) che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale della liberta' di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell…

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