Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4326 del 16 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4326PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della concessione dell'attenuante speciale della lieve entita` del fatto, prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, e` necessario che il fatto oggettivo sia tale in relazione alla quantita` ed alla qualita` delle armi o alla modalita` e circostanza del fatto ad esse equiparate, parimenti tra loro indipendenti; sicche` e` sufficiente il difetto di tali elementi per rendere inapplicabile il disposto della norma. (Nella fattispecie e` stato ritenuto corretto il diniego della attenuante in questione per un porto di pistola usata in occasione di una sparatoria in pieno centro cittadino, in ora di intenso traffico).    conforme: Sen 15/05/1990 6938 sez 1 Pen

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