Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 299 del 2024

ECLI:IT:TARLIG:2024:299SENT

Massima

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La concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale per attività turistico-ricreative e sportive, pur se rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) e delle successive norme nazionali di adeguamento, non conferisce al concessionario un diritto perpetuo o a durata indeterminata sul bene pubblico, in quanto l'art. 36 del codice della navigazione configura tale istituto come rapporto di durata limitata nel tempo. Il diritto di insistenza previsto dall'art. 37, comma 2, del codice della navigazione nella versione previgente al d.l. n. 194/2009 non attribuiva al concessionario un automatico rinnovo del titolo, ma soltanto una prelazione rispetto ad altri aspiranti, a parità di condizioni per la proficua utilizzazione del bene pubblico nell'interesse generale. Pertanto, la cessazione del rapporto concessorio alla scadenza del termine, senza rinnovo automatico, non integra una violazione del diritto di proprietà privata tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU né dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto dell'Unione europea, atteso che il concessionario non può vantare un'aspettativa legittima al godimento perpetuo del bene demaniale. La direttiva 2006/123/CE e la normativa nazionale di recepimento, che vietano la proroga e il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive, trovano applicazione anche alle concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore di tali fonti, in quanto la mera estensione della durata del titolo concessorio con proroghe ex lege non lo rende insensibile alla disciplina sopravvenuta, conforme ai principi di concorrenza e trasparenza sanciti dal diritto dell'Unione. Pertanto, il legislatore nazionale, con il d.l. n. 194/2009 e la legge n. 118/2022, ha legittimamente adeguato l'ordinamento interno alla normativa europea, fissando al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive già oggetto di proroghe ex lege , senza che ciò integri una violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU e dalla Carta di Nizza. Infine, le questioni relative all'indennizzo per la perdita dell'azienda balneare e delle opere realizzate sulla zona demaniale sono prive di attualità e rilevanza ai fini della definizione della controversia, in quanto possono essere fatte valere soltanto in un momento successivo, all'esito della procedura di gara per l'assegnazione della nuova concessione.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00299/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00760/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Brezza di ((omissis)) & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia del Demanio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Av…

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