ECLI:IT:CASS:2002:8692PEN
Sul periodico Aladino diretto da P. M. il 23 marzo 1994 veniva pubblicato un articolo di G. M. che criticava vivacemente il comportamento di S. F., Presidente della associazione AIMAGI -Associazione Italiana Mutuanti ed Azionisti Gruppo Intermercato-, qualificandolo, tra l'altro, imbonitore, persona che mente abitudinariamente e sempre, non valendo nulla e non rappresentando nessuno.
Per tale fatto G. M. era tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 595 c.p. e P. M. di quella prevista dall'art. 57 c.p.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza emessa il 27 febbraio 1996, assolveva i due imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, avendo il M. esercitato il diritto di critica disciplinato dall'art. 51 c.p., pur riconoscendo che nell'articolo erano stati usati toni duri, aspri e fortemente critici.
In seguito ad impugnazione agli effetti penali e civili della parte civile S. F., la Corte di Appe…
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