Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45986 del 6 ottobre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:45986PEN

Massima

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Il giudice cautelare, nel disporre una misura cautelare personale, deve motivare in maniera autonoma e adeguata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche attraverso il richiamo per relationem di atti e dichiarazioni contenuti nel fascicolo, purché tale richiamo sia espressione di un effettivo vaglio critico e di una valutazione personale degli elementi probatori. L'obbligo di motivazione autonoma non implica la necessità di una riscrittura originale degli elementi o circostanze rilevanti, essendo sufficiente che il giudice espliciti i criteri adottati a fondamento della decisione. Inoltre, in sede di appello cautelare, il giudice del riesame può integrare il provvedimento impugnato anche rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, in quanto tale potere di integrazione non è limitato dalla previsione eccezionale di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. Infine, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", il vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi può avvenire tramite una valutazione cumulativa, ove dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna - rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Terni;
avverso l’ordinanza resa in data 6/12/2016 dal Tribunale di Perugia - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale - che annullava l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Terni in data 24/10/2016;
nonche’ l’ordinanza dello stesso Gip del 23/9/2016, che disponeva la custodia in carcere nei confronti di:
(OMISSIS);
V…

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