Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9219 del 20 ottobre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:9219PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 49 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, secondo la quale "il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti", è stato modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 333 nel senso che "il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento", fermo restando che, in caso contrario, il notaio "può" avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono anche essere i testimoni. I più favorevoli aspetti normativi di valutazione della condotta del notaio non escludono ed anzi postulano che gli elementi formativi del "convincimento" del notaio siano obbiettivamente seri ed univoci, idonei in concreto al raggiungimento di quella certezza che è connessa alla particolare funzione attestatrice del notaio. Ne deriva che non può ritenersi all'uopo sufficiente l'accertamento compiuto sulla sola base di un documento d'identità apparentemente genuino, poi rivelatosi falso, senza il concorso di altri elementi di valutazione.

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