Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15099 del 22 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:15099PEN

Massima

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Il dolo specifico del reato di falso in bilancio, ai sensi dell'art. 2621 c.c., non richiede necessariamente il proposito di cagionare un danno effettivo ai soci o ai creditori, essendo sufficiente che l'agente abbia previsto tale danno come correlativo all'ingiusto profitto che intendeva conseguire mediante la fraudolenta esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società. Pertanto, anche quando l'unica finalità dell'amministratore sia quella di ingannare il fisco, può comunque configurarsi il reato di falso in bilancio, fermo restando la possibilità del concorso con il reato di frode fiscale, in quanto sono ammissibili i diversi atteggiamenti psicologici che caratterizzano i distinti reati. Ai fini della configurabilità del dolo specifico di falso in bilancio, è sufficiente che l'agente abbia agito con l'intenzione di ingannare, senza che sia necessario il proposito di cagionare un danno effettivo ai soci o ai creditori, essendo sufficiente che tale danno sia stato previsto come correlativo all'ingiusto profitto perseguito. Inoltre, il reato di falso in bilancio può essere integrato anche quando, a seguito della situazione contabile difforme dal vero, si sia verificato l'occultamento di notevoli risorse rimaste nella disponibilità dell'imputato senza alcun controllo in ordine alla loro destinazione, tanto da aver condotto al fallimento della società amministrata, escludendo così che l'unica finalità fosse quella di ingannare il fisco.

Sentenza completa

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Genova 05.30.2001 riduceva ad anni 1 di reclusione e L. 1.500.000 di multa la pena inflitta a C. G., per il reato di falso in bilancio, dal tribunale di La Spezia in data 24.10.2000.
Il C., amministratore della E. s.r.l., aveva omesso di riportare nel libro giornale e conseguentemente nel bilancio di esercizio acconti percepiti per stati di avanzamenti lavori, nascondendo fraudolentemente ed esponendo fatti non rispondenti alle vere condizioni economiche della società dal 1992 al 1995.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Erronea applicazione degli artt. 2621 c. c. n. 42 c. 2 e 42 c. p.;
2) Illogicità di motivazione risultante dal testo dell'impugnata sentenza.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente torna sulla tesi difensiva di carenza del dolo specifico nel reato p. e p. dall'art. 2621 c. c. affermando che u…

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