Cassazione penale Sez. I sentenza n. 594 del 16 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:594PEN

Massima

Massima ufficiale
La legittima difesa putativa non va valutata alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e, quindi, non può desumersi dallo stato d'animo dell'agente o dal suo errore, dovendosi, invece, considerare la condizione oggettiva che determinò l'errore stesso. Essa, pertanto, può configurarsi se ed in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia basata su dati di fatto, essendo, di per sé, inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare nell'animo dell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo. Questo avvenimento, peraltro, deve trovare correlazione adeguata e ragionevole nel complesso delle circostanze oggettive in cui la azione della difesa è attuata.

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