ECLI:IT:CASS:2003:23222PEN
L. S. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, parzialmente modificando quella di primo grado, esclusa la attenuante, ex art. 62 n. 2 c. p. e con le già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 15 di reclusione con provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire 18 milioni a favore della P.C., oltre rifusione spese, confermando nel resto. Il L. è stato ritenuto colpevole dei delitti di ingiuria e lesioni personali aggravate, delitti riuniti con il vincolo della continuazione. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione degli artt. 192, 194, 546 comma 1° lett. e) c. p.p., 62 n. 2 e 175 c. p., nonché illogicità e carenza di motivazione, osservando che la Corte ha escluso la sussistenza della attenuante della provocazione, ritenendo inattendibili le affermazioni della moglie dell'imputato, mentre la stessa ha in realtà reso dichiarazioni del tutto condivisibili. E' inoltre da osservare che l…
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