Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9215 del 8 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:9215PEN

Massima

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Il diritto di difesa dell'interessato, in relazione ai provvedimenti del questore che impongono l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia in occasione di competizioni sportive, richiede che all'interessato sia concesso un termine ragionevole, non inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento, per presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida. L'incertezza, non risolvibile sulla base degli atti, circa il rispetto di tale termine minimo per l'esercizio del diritto di difesa comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e la cessazione dell'efficacia del provvedimento del questore, in quanto il mancato rispetto di tale termine preclude in radice il valido passaggio all'esame del merito da parte del giudice. Il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale e recepito dal legislatore mira a garantire all'interessato la concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, senza interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge. L'annullamento senza rinvio si giustifica in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari, essendo necessaria la prova certa del rispetto del termine minimo per l'esercizio del diritto di difesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) e da (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso le ordinanze emesse il 20 novembre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca;

udita nella camera di consiglio del 21 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;

lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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