Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 758 del 28 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:758CIV

Massima

Massima ufficiale
Nella controversia promossa da un elettore per contestare i risultati di elezioni amministrative, qualora le sezioni unite, in sede di regolamento preventivo, abbiano statuito sulla giurisdizione, deve escludersi che la relativa questione possa nuovamente essere rimessa in discussione, su ricorso per regolamento promosso da un altro elettore successivamente intervenuto in causa, atteso che nel contenzioso elettorale, il quale investe problemi di status, il giudicato spiega necessariamente autorita` "erga omnes", e, quindi, anche nei confronti dei legittimati all`azione popolare rimasti estranei al processo prima della formazione del giudicato stesso.

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